Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica esclusivamente alle isole marine, lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B, di proprietà pubblica.
2. In caso di sopravvenuti passaggi di proprietà tra pubblico e privato, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari Regionali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, comma 5, apporta, con proprio decreto le modifiche agli allegati A e B.