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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 1285

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge si applica esclusivamente alle isole marine, lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B, di proprietà pubblica.
  2. In caso di sopravvenuti passaggi di proprietà tra pubblico e privato, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari Regionali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, comma 5, apporta, con proprio decreto le modifiche agli allegati A e B.