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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.3. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1259

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2021  [ apri ]
7.3.

  Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:
2. Ai soggetti gestori di interporti è destinata annualmente una quota pari al 5 per cento delle risorse derivanti dai diritti e dalle imposte accertati nell'anno precedente dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, quantificati nel limite massimo di spesa complessiva annua di 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.