Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.