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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.5. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1259

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2021  [ apri ]
5.5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.