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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1259

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2021  [ apri ]
5.2.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico.
  2. Il soggetto gestore dell'interporto, in forza della convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, svolge i seguenti compiti:

   a) provvede alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 3;

   b) gestisce e manutiene le aree comuni;

   c) eroga i servizi essenziali per il funzionamento efficiente dell'interporto.

  2-bis. Il soggetto gestore ha facoltà di offrire servizi logistici ed intermodali, che sono svolti in ambito concorrenziale e rientrano tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Relativamente a queste attività, i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.