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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.15. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1259

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2021  [ apri ]
5.15.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge del 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono le seguenti: nonché di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti;

   b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica.

  6. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.