Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. In ciascun interporto è istituito il Comitato consultivo di coordinamento interportuale, composto dal presidente del soggetto gestore, che lo presiede, e da rappresentanti delle imprese esercenti attività affidatarie nel numero massimo di 5. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, e discute su argomenti relativi al corretto ed efficiente funzionamento dell'interporto.