Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. I costi per la gestione e la manutenzione delle aree comuni, nonché per l'erogazione dei servizi essenziali sono ripartiti tra tutti gli utilizzatori secondo criteri di efficienza ed economicità stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.