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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1259

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2021  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Sostenibilità)

  1. La pianificazione dell'interporto deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.
  2. A tale scopo, il soggetto gestore promuove la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale coinvolgendo le attività affidatarie con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.
  3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito interportuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema interportuale individua:

   a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento degli obiettivi fissati, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;

   b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nell'interporto;

   c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.