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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1259

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2021  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale dei Trasporti e della Logistica, provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle Regioni e delle Province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993.
  2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.
  3. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.245, sentito il Partenariato per la logistica ed i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 13 febbraio 2018 , n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.