Al comma 4, lettera a), sostituire le parole completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione con le seguenti: intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.