Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.