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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.20.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
7.20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Le imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 fruiscono delle seguenti agevolazioni:
   a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
   b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;
   c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.