Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Nel biennio compreso dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2020 gli introiti per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale derivanti dal versamento dei diritti portuali e delle tasse di ancoraggio cui alla legge n. 82 del 1963 e successive modificazioni, entro un tetto massimo di 6 milioni di euro l'anno, sono resi disponibili dalla stessa Amministrazione a copertura degli extracosti generati dall'emergenza e gravanti sulle imprese dell'autotrasporto impegnate nella vezione dei volumi generati dal porto. Per tali interventi non si applicano i tetti previsti dal cosiddetto de minimis. La definizione delle imprese destinatarie e le modalità di compensazione sono previste mediante apposito decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.