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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.14.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
7.14. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova, è concesso, per l'anno 2018, il contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura doppia rispetto all'importo stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento, ovvero i treni completi, alternativi al trasporto tutto strada da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettere g) e h), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 200.000 euro per l'anno 2018 e a 600.000 euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

I Relatori