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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.14.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
7.14.

  All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: Vado Ligure aggiungere le seguenti: Milano smistamento. Ulteriori territori portuali e retroportuali del Comune di Genova possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova, è concesso, per l'anno 2019, il contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura doppia rispetto all'importo stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, pari ad euro 5.000.000,00 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-ter Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento, ovvero i treni completi, alternativi al trasporto tutto strada da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo pari a euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettere g) e h), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2018 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nell'ambito del saldo corrente.
  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

I Relatori