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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
6.1.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: utilizza il soggetto attuatore unico di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche visto quanto disposto dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dal Decreto ministeriale attuativo del 20 giugno 2005, n. 18T. A tal fine, il soggetto attuatore unico;
   b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico opportuno atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al presente comma;
   c) dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. Per la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli dei flussi logistici da e per il Porto di Genova, la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 è da estendersi prioritariamente ai retroporti di Ovada Belforte, Castellazzo Bormida e Rivalta Scriviamoli cui all'articolo 7 del presente decreto.