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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.08.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
6.08.

  Dopo articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno all'intermodalità ferroviaria del Porto di Genova).

  1. Per la durata di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è riconosciuto un contributo pari a euro 4 per treno/km alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettera g), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, per traffico di treni completi con origine ovvero destinazione porto di Genova.
  2. Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con altri contributi denominati Ferrobonus previsti da altre norme vigenti.
  3. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il porto di Genova, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  5. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  6. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.