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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.4.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
44.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2019, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riguardanti la possibilità di proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale sono estese alla causale di contratto di solidarietà. Tale ulteriore intervento può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi, nei casi in cui il limite temporale di utilizzo previsto dagli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, non consenta di evitare la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.