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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.01.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
43.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa).

  1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3947, del 16 giugno 2011, pubblicata nella G.U. del 27 giugno 2011, n. 147, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel Comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 12 febbraio 2011 al 15 dicembre 2017, versano le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il mese di gennaio 2019, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,4 milioni di euro nell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.