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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.07.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
42.07.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Scuole innovative e poli dell'infanzia).

  1. All'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi già individuati con il decreto di cui al terzo periodo, l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'effettuazione degli interventi stessi.».
  2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
  3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione dei nuovi poli d'infanzia.
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimata dall'INAIL.
  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente parola: «gli».

I Relatori
ident. 42.05.