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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.3.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
41.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con un apposito decreto, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.