Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il correttivo «gesso di defecazione da fango» di cui all'Allegato 3 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, considerato che per «fanghi» si intendono quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, le regioni possono esercitare le prerogative ad esse attribuite dal comma 1, numeri 2 e 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.