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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.24.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
4.24.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, per le utenze intestate ai soggetti di cui al comma 1 nonché dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo.
  3-ter. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.