stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.23.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
4.23.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione, i soggetti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018 possono chiedere, per assolvere tale obbligo, il finanziamento o un'integrazione del medesimo, assistito dalla garanzia dello Stato, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3-ter. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.