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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.06.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
4.06.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trattamenti straordinari di integrazione salariale e di indennità mensile, in deroga alla legislazione vigente, a favore della Regione Liguria).

  1. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito dell’«evento», nell'ambito territoriale della Regione Liguria, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima Regione, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale. Le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data dell’«evento» fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.