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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.015.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
4.015.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui all'articolo 1, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti. La medesima indennità è concessa ai lavoratori di cui al periodo precedente impossibilitati a recarsi al lavoro.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del suddetto evento, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla Regione Liguria, nei limiti delle risorse assegnate. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Regione Liguria.
  4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.