Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 15:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2;».
2) al comma 2, dopo le parole: «o agli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico».