Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. – (Sisma bonus edifici inagibili). – 1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato “E”, il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto “sisma-bonus”, qualora provveda a costruire ex novo un nuovo immobile.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.