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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.14.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
3.14.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I soggetti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018 per i quali opera la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari possono chiedere per assolvere tale obbligo la compensazione fino a capienza dei contributi, gli indennizzi e i risarcimenti di cui al comma 2. L'eventuale eccedenza è rateizzata, su istanza dell'interessato, fino a 36 mesi senza applicazione di sanzioni e interessi di mora.

  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità e criteri per l'applicazione delle misure di cui al comma 5-bis.
  5-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.