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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.1.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
3.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: al comune di Genova, con le seguenti: agli enti territoriali interessati;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
o che hanno sede o unità locali;
   al comma 2, dopo le parole: conseguenti all'evento, aggiungere le seguenti: e per le attività economiche e produttive danneggiate dall'evento;
   al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche e produttive danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.;
   al comma 3, sostituire le parole: Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dai pagamento con le seguenti: I soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati in immobili e le attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, sono esentate dal pagamento;
   al comma 5, sopprimere le parole: residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operative nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normative bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».