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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.7.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
18.7.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 25;
   f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico, idrogeologico di cui al comma 2-ter dell'articolo 25;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 17, provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. La definizione delle istanze di cui al presente articolo è subordinata al recepimento da parte dei Comuni, di cui all'articolo 17 comma 1, degli esiti degli studi delle attività di microzonazione sismica, nonché dopo aver realizzato la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico, idrogeologico.