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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.2.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
18.2.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 25;

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.