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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.03.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
45.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni).

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome, i comuni e i Commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con Consigli nazionali di cui al comma 2, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al precedente periodo, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti».