Al comma 1, dopo le parole: la Regione Liguria, aggiungere le seguenti: e gli enti del settore regionale allargato, con l'esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Conseguentemente:
al comma 1, dopo le parole: Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le Società controllate dalle predette Amministrazioni territoriali;
al comma 1, sostituire le parole: fino a 250 unità con le seguenti: fino a 300 unità;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 ed euro 500.000 per l'anno 2019.