Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle aziende e ai soggetti diversi dalle imprese di cui al comma 1, è concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.