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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.25.100.3.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2018  [ apri ]
0.25.100.3.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano, esclusivamente, le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma;

  Conseguentemente, sopprimere la parte conseguenziale relativa al comma 2.

em. 25.100.