Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole «quinquennale per ciascuna concessione» sono inserite le seguenti: «senza alterare, in ogni caso, l'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni aggiudicatrici tenute a provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze relative alle gestioni commissariali preposte al superamento di gravi situazioni emergenziali, che operano in forza dei provvedimenti riportati all'articolo 6-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, applicando i sistemi tariffari previsti nei relativi atti istitutivi utilizzati per strutturare le coperture finanziarie, qualora già acquisite con atti giuridicamente vincolanti».