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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.010.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
9.010.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure compensative in favore delle imprese portuali).

  1. Al fine di favorire la compensazione degli ulteriori costi generati dall'emergenza e gravanti sulle imprese dell'autotrasporto impegnate nella vezione dei volumi generati dal porto, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 nei porti del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riferite al periodo compreso tra il mese di agosto 2018 e il mese di agosto 2020, sono nella disponibilità della medesima Autorità di sistema portuale, nel limite di 6 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono indicate le imprese beneficiarie e definiti i criteri e le modalità di compensazione.
  3. Alle misure di cui al presente articolo, in considerazione del loro carattere meramente compensativo, non si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.