Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 ed effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel porto di Genova è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura percentuale massima del credito di imposta spettante ai sensi del presente comma è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.