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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
7.1.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Zona economica speciale (ZES) – Porto e Retroporto di Genova).

  1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di Rivalla Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.