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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.58.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
5.58.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, come definita dal comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi, e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se complessi di veicoli a cinque assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.»;
   b) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)»;
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali di cui all'articolo 61;
    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
    c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
    d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera a), relativamente ai limiti dimensionali di cui all'articolo 61, o alle lettere b) e c), i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali».
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) non hanno titolo a circolare, né può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 6, se:
    a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;
    b) non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1.
   e) il comma 18 è sostituito dal seguente:
  18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2 o 3, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.143. Alla medesima sanzione è soggetta la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma dell'articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa del comma 8, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell'articolo 62 senza che sia stato corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1;
   f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
  21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. All'atto dell'accertamento della violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, entro i cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è sempre disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d'opera;
   g) il comma 25 è sostituito dal seguente:
  25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

  5-ter. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 è sostituito dal seguente: 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione ovvero indicata dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

  5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 sono adottate le necessarie misure di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, derivanti dai commi 5-bis e 5-ter.

ident. 5.46.