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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.30.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
5.30.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implichino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.