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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.012.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
40.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi straordinari per i territori della Regione Calabria colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 5 ottobre 2018).

  1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 5 ottobre 2018, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori della regione Calabria colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori.
  2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  3. La sospensione di cui al comma 1 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018.
  5. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di cui al comma 1, la somma complessiva di euro 20 milioni per l'anno 2019 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della regione Calabria nominato Commissario delegato per fronteggiare tale emergenza, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite.
  6. Le risorse di cui al comma 5 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole.
  7. Il Commissario delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.
  8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.