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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.010.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
4.010.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per interventi a favore delle imprese).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2019, per assicurare il finanziamento degli interventi di welfare aziendale per i soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, concernenti la copertura degli oneri delle ore-uomo non lavorate e non coperte da prestazioni economiche sostitutive, copertura degli oneri sostenuti per far fronte alla ridotta mobilità ed accessibilità di clienti e fornitori, nonché abolizione del limite alla compensazione delle perdite fiscali afferenti alle aziende colpite dall'evento per il periodo di imposta in corso al 2018.
  2. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.