Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Proroga e potenziamento della zona franca urbana «sisma centro Italia»).
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quattro successivi»;
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Amministrazioni comunali disciplinano con propri provvedimenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi e delle imposte comunali versate e non dovute dai soggetti beneficiari delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede per il 2019 a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per l'anno 2020 e per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.