Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».