Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
2) al comma 3-bis:
a) al primo periodo la parola: «interventi» è sostituita dalla seguente: «lavori» e la parola: «intervento» dalla seguente: «lavoro»;
b) le parole: «500.000 euro» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «750.000 euro»;
c) al primo periodo, le parole: «ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse.