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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.72.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1209

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2018  [ apri ]
37.72.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvedere, anche per prestazioni di servizi, a stipulare apposite convenzioni con le società indicate all'articolo 50 comma 3 lettera a) e lettera b).
  1-ter. Al fine di non pregiudicare l'attività di ricostruzione già avviata, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  1-quater. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai funzionari della struttura Commissariale centrale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle attività istituzionali.
  1-quinquies. All'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: «nella misura massima di cento unità».
  1-sexies. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

ident. 37.71.