Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono autorizzati ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo.