Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.
1-ter. Ai maggiori oneri del precedente comma, pari a 42 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.